Cassa1:
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Cassa d'acqua: recipiente di ferro, spalmato di cemento, per provvista d'acqua.
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Casse antirollanti o
Frahm: apparecchio per attenuare il rollìo, consistente in compartimenti che comunicano tra loro, simmetricamente disposti all'interno dei fianchi della nave, il cui contenuto (acqua o nafta), in virtù di un'acconcia disposizione di tubi e valvole, agisce col proprio peso in contrasto con gl'impulsi che causano il rollìo.
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Casse d'aria: casse stagne disposte lungo i fianchi e alle estremità delle imbarcazioni di salvataggio per renderle insommergibili.
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Casse d'assètto: serbatoi di acqua esistenti sui sommergibili, che consentono gli spostamenti e le variazioni di peso necessari per l'immersione, l'emersione e l'assetto. V.
Assètto e
Polipo.
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Cassa del bozzello: armatura fatta a staffa, di legno o di metallo, nella quale è un'apertura, chiamata Cavatoia od Occhio contenente le sue girelle impernate.
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Cassa compenso: cassa d'assetto centrale dei sommergibili.
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Cassa compenso siluri: la cassa d'assetto dei sommergibili, che si riempie d'acqua per sostituire il peso dei siluri lanciati, o mancanti per altro motivo.
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Cassa delle cubìe (ant.): v.
Lavarello.
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Cassa d'emersione.
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Cassa d'immersione.
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Cassa di rapida immersione: v.
Casse d'assètto.
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Cassa a fumo: la parte dell'involucro di una caldaia a vapore, opportunamente sagomata per avviare al fumaiolo i residui volatili della combustione.
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Casse da morto (Orbetello): parte dei
bondanoni (v.), dove i pesci sono presi dai pescatori coi còppi. (It. Dial. IV 214).
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Cassa d'ormeggio: v.
Boa d'ormeggio.
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Cassa da òstreghe (venez.): draga con telaio di ferro per le ostriche.
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Casse zavorra: serbatoi d'acqua situati alle due estremità dei sommergibili, che si possono rapidamente vuotare con l'immissione d'aria compressa, per produrre il tempestivo alleggerimento della prua o della poppa.
Nelle navi da carico le Casse zavorra sono dei serbatoi posti sul fondo, che si riempiono d'acqua di mare o si vuotano per regolare l'assetto del bastimento.
Cassa Ufficiali. — Cassa istituita dal 1° luglio 1934-XII, presso il Ministero della Marina it., e che ha il compito di corrispondere
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agli ufficiali della Regia Marina un'indennità supplementare, oltre quella corrisposta loro dall'Opera di Previdenza dei Personali Civile e Militare dello Stato.