Sindacati

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Sindacati: — Sindacati armatoriali: sono organi periferici della Federazione nazionale fascista degli Armatori e degli Ausiliari dell'armamento e, pur non avendo riconoscimento giuridico, possono agire per delega della Federazione stessa, dalla quale dipendono il Sindacato nazionale fascista degli Ausiliari dell'armamento con sede in Roma, e i seguenti Sindacati interprovinciali: Sindacato interprovinciale fascista degli Armatori di linea del Tirreno, con sede in Genova: ha giurisdizione sulle navi di linea iscritte presso le Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma); Sindacato interprovinciale fascista degli Armatori di navi da carico del Tirreno, con sede in Genova: ha giurisdizione sulle navi da carico, comprese le navi a vela, iscritte presso le Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma);
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Sindacato interprovinciale fascista degli Armatori dell'Adriatico orientale, con sede in Trieste: ha giurisdizione sulle navi, sia di linea che da carico, iscritte presso le Direzioni marittime di Trieste e Carnaro; Sindacato interprovinciale fascista degli Armatori dell'Adriatico occidentale, con sede in Venezia: ha giurisdizione sulle navi sia di linea che da carico, iscritte presso le Direzioni marittime di Venezia e Ancona; Sindacato interprovinciale fascista degli Armatori dell'Italia meridionale continentale e Sardegna, con sede in Napoli: ha giurisdizione sulle navi sia di linea che da carico, iscritte presso le Direzioni marittime di Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari; Sindacato interprovinciale fascista degli Armatori della Sicilia, con sede in Catania: ha giurisdizione sulle navi (in prevalenza da carico), iscritte presso le Direzioni marittime di Catania e Palermo. — Sindacato obbligatorio marittimo (per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni sul lavoro): ciascuno degli istituti regionali (dell'Alto e Medio Tirreno con sede in Genova, Meridionale con sede in Napoli, dell'Alto e Medio Adriatico con sede in Trieste), dei quali fanno parte obbligatoriamente, come soci, gli armatori o proprietarii di navi e gli esercenti la pesca marittima dei rispettivi compartimenti marittimi con obbligo di assicurare il personale di bassa forza, qualunque sia il salario percepito, compreso il vitto, e qualunque sia la forma di contratto d'arruolamento. In forza del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 20 giugno 1933, n. 860, sulla unificazione degl'istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro, i suddetti sindacati hanno assunto la denominazione di Casse mutue con decorrenza dal 1° aprile 1937 (data di entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765). V. s. Società di mutua sicurtà. In forza poi del disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge del 23 settembre 1937, relativo all'assicurazione delle malattie della Gente di mare, le casse hanno assunto la denominazione di Casse marittime per gl'infortuni sul lavoro e le malattie.