Diritto

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Diritto4: — Diritto di asilo: è fatto divieto ai capitani e padroni che si trovano in paese estero di concedere asilo agl'individui, anche nazionali,
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che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni. È invece prescritto che sia dato ricovero ai marinai nazionali che si trovassero abbandonati in paese estero, dove non risieda alcun ufficio consolare. — Diritto di confisca (v. p. 223): può esercitarsi anche in tempo di pace come sanzione penale in seguito alla violazione di una disposizione di diritto interno. V. s. Confisca (qui in Appendice). — Diritto di inchiesta di bandiera: v. s. Rassegnare, e in tal senso modificare a p. 223. — Diritto di inchiesta di nazionalità: v. s. Rassegnare. — Diritto di lanternaggio: v. Lanternaggio. — Diritto marittimo: l'espressione ha una portata assai vasta, comprendendo tutta la fenomenologia giuridica che si svolge intorno alla navigazione, sia marittima sia fluviale, alle industrie, ai traffici marittimi e allo sfruttamento delle ricchezze del mare. Per raggiungerne una concezione unitaria giova considerare il diritto marittimo obiettivo in relazione ai rapporti pubblici e privati che disciplina e tutela. Sotto questo aspetto il diritto marittimo comprende norme di: — Diritto marittimo privato in quanto regola poteri giuridici del cittadino e rapporti protetti dalla legge. — Diritto marittimo amministrativo, cioè il complesso delle norme interessanti l'attività dello stato, in quanto esso esplica un diretto controllo all'organizzazione del traffico in ordine alla sicurezza dei mezzi di navigazione, all'igiene e all'economia pubblica. — Diritto marittimo internazionale, in quanto concerne l'attività degli stati nelle loro reciproche relazioni, tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra, relazioni che interessano il regime della navigazione, la determinazione delle acque territoriali ed interne, i limiti del cabotaggio, della pesca, l'applicazione dei trattati di commercio, l'uso della bandiera, ecc. — Diritto marittimo penale, contenente le sanzioni penali in forza delle quali lo stato garantisce la puntuale esecuzione degli obblighi di coloro cui è affidato il governo e l'esercizio della navigazione. (Encicl. It. XXII 359). L'autonomia del diritto marittimo (v. p. 223) va intesa nel senso che il diritto marittimo riveste l'aspetto di una disciplina provvista di proprie istituzioni, differenti da quelle del diritto civile e del diritto commerciale ordinario, riferendosi a rapporti che, pur rientrando in tutte le branche del diritto, assumono però caratteristiche speciali in relazione alle particolari esigenze dell'ambiente marittimo. (Sandiford 8-9). La codificazione del diritto marittimo presso i varii stati (v. p. 223) tende a raggiungere una specie di unificazione internazionale utilissima. Tale unificazione è favorita da alcuni organi internazional, che esaminano le varie questioni cercando la soluzione possibile con intese convenzionali. Essi sono: — Comité maritime international: organo internazionale, fondato a Bruxelles nel 1897, per l'esame di questioni di diritto marittimo specialmente di quelle concernenti il campo commerciale. (Sandiford 47). V. s. Diritto marittimo (qui in Appendice). — Institut de Droit International: v. s. Istituti. — International law association: organo internazionale per lo studio di questioni di diritto internazionale, specialmente nel campo marittimo. Ha una direzione inglese, ma ne esistono branche in molti altri paesi ed anche in Italia. Fu fondato nel 1873. (Sandiford 47-48). Alla soluzione di questioni che interessano il campo marittimo ha contribuito in questi ultimi anni anche la Società delle Nazioni, sia in materia di comunicazioni e transito, sia in materia di regolamentazione internazionale del lavoro. (Sandiford 47-48). V. s. Istituto. — Diritto marittimo di guerra: comprende principii di diritto internazionale e principii di diritto interno. I primi regolano i rapporti reciproci degli stati nel campo della guerra marittima e sono posti dalla volontà concorde degli stati stessi. I secondi invece sono stabiliti da uno stato belligerante per regolare lo svolgimento dell'azione bellica marittima in quanto particolarmente lo interessa e nei limiti della sua competenza. (Sandiford, 451-452). — Diritto di naufragio (ant.): v. s. Naufragio (p. 495).
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Diritto di preda (v. p. 223, secondo capoverso): qualunque cattura, per dar luogo alla confisca, deve essere convalidata dal giudizio di uno speciale tribunale. L'appello a una Corte internazionale delle prede (di cui a p. 223 del Diz.) fu contemplato in una Convenzione internazionale firmata all'Aja nel 1910, ma tale Convenzione non fu mai ratificata. In Italia tale giudizio viene pronunziato dal Tribunale delle prede. V. s. Cattura, Confisca, (in Appendice) e s. Tribunale. — Diritto di riconoscimento di nazionalità: v. s. Rassegnare. — Diritto di ripaggio (ant.): v. s. Ripaggio. — Diritto di salvataggio: v. s. Salvataggio.