Punteria1. — L'insieme delle varie operazioni che si compiono per puntare un'arma da fuoco, servendosi del congegno di mira; e che consistono nel dare all'arma la direzione e l'elevazione necessarie affinché il proietto possa colpire il bersaglio. Il cannone dicesi puntato quando la linea di mira passa per il punto del bersaglio che si vuol colpire.
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Punteria centrale, o generale: quella che viene eseguita quando vi è un'unica linea di mira, mantenuta nel bersaglio per mezzo dell'Apparecchio di punteria generale (A.P.G.). Questo sistema è generalmente in uso sulle moderne unità della R. Marina. In caso di avaria agli apparecchi, si esegue la punteria diretta.
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Punteria diretta: quella che viene eseguita quando la linea di mira di ogni cannone è mantenuta sul bersaglio dal proprio puntatore.
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Apparecchio di punteria generale (A. P. G.): istrumento ottico di precisione, sistemato generalmente sull'alberatura della nave, in prossimità del direttore del tiro e fornito di un puntatore in elevazione e di uno o due in direzione, i quali, mantenendo continuamente collimato il bersaglio, costituiscono la linea di mira unica, che deve essere riprodotta, con le necessarie correzioni geometriche, da tutti i cannoni affinché questi risultino puntati.
A tale scopo, i movimenti impressi dai puntatori all'A. P. G., per tenerlo collimato sul bersaglio, vengono riprodotti automaticamente per mezzo di trasmissioni elettriche, dal movimento degli indici di istrumenti, detti ricevitori di brandeggio o di cursore, e ricevitori di elevazione o di alzo, posti presso ciascun cannone. Per puntare questo, il puntatore in direzione e quello in elevazione del cannone gli imprimono i movimenti necessarii affinché i contro-indici solidali al cannone stesso, vadano a coincidere esattamente in corrispondenza con gli indici dei ricevitori.