Noléggio

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Noléggio. — Il noleggiare. (Sassetti; Casaregis, ecc.). Anche Noleggiamento. Venez. Nolizo, genov. Noëzo. V. Noleggiante, Noleggiatore, Nolo, Locazione. Mediante il contratto di noleggio (v.) il proprietario o l'armatore di una nave ne concede ad altri l'uso totale o parziale, per effettuare il trasporto di merci o di passeggeri, verso pagamento di un corrispettivo. Giuridicamente il noleggio è al tempo stesso un contratto di locazione della nave e di trasporto di cose o di persone e contiene anche qualche elemento del contratto di deposito, a motivo della custodia delle merci da trasportare. Si ha il noleggio puro e semplice quando il contratto ha per oggetto l'uso della nave per un determinato periodo di tempo, con facoltà nel noleggiatore di armarla ed equipaggiarla e di farla viaggiare per suo conto e spese. Questa forma di noleggio si chiama: Imbrago (ingl. Time-charter). Il noleggio per trasporto può esser fatto: — A viaggioNoléggio : quando si stabilisce un determinato nolo per uno o più viaggi, qualunque ne possa essere la durata;
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A tempoNoléggio : quando si fissa il nolo per un tempo determinato e per un prezzo unico; — A meseNoléggio : quando si conviene il nolo per un certo numero di mesi, ovvero per uno o più viaggi, a un tanto al mese. — Noleggio a canterate: « questa forma di contratto portava seco l'obbligo del capitano di caricare sulla nave tutta quella merce che egli si era obbligato trasportare. Che se fosse rimasta a terra della merce che non poteva trovar posto sulla nave, ma per la quale il capitano o padrone aveva assunto obbligo di fame trasporto, in tal caso egli era tenuto ai danni ove tale merce fosse andata perduta ». (Zeno, Consol. Mare Malta 34). — Noleggio a colletta: nel caso in cui il noleggiatore si obbliga a condizione che, entro un determinato tempo, il carico, in tutto o in parte, sia completato da altri noleggiatori. (Sisto). — Noleggio a muzzo (ant.): «noleggiandosi a muzzo una nave resta intieramente in servizio a beneficio del noleggiatore la disposizione della camera di sartia, del camerino e compagna senza che il capitano o padrone possa contrastargliela sotto qualsiasi pretesto». Consol. Mare Malta. (Zeno, Consol. Mare Malta 33). — Noleggio per ordini: nel caso in cui, non sapendosi o non volendosi far sapere il porto di destinazione al momento in cui è stipulato il contratto, si fissa un porto intermedio, dove la nave dovrà approdare per ricevere le istruzioni definitive. Questa forma di contratto offre la possibilità di approfittare delle variazioni che possono verificarsi nei diversi mercati durante il viaggio della nave. — Noleggio a salario: « aveva luogo allorquando il padrone della nave l'avesse noleggiato ad altro mercante “ a tanto il mese e per qualsivoglia parte del mondo ” ». Consol. Mare. (Zeno, Consol. Mare Malta 34). — Noleggio a scascìo (ant.): «se alcun padrone avesse noleggiato la sua nave ad alcun mercante a scascio per un prezzo stabilito per tutto il corso del viaggio, per dover caricare tutto quello, che piacerà al suo mercante, e la detta nave per sventura patirà naufraggio, e per tal causa parte delle mercanzie recuperate, debbano pagare tutto l'intiero nolo, tanto delle recuperate, quanto delle perse a rata per miglio, contandosi detta rata dal luogo, ove la nave fu noleggiata, e se le mercanzie recuperate fossero di valuta, tanto, quanto sarà la rata del nolo debbano essere tutte del padrone della nave, e questo, perchè la nave fu noleggiata a scascio per un prezzo stabilito per tutto il corso del viaggio, ed in questi casi tutto l'intero carico della nave va sempre obbligato, ed ipotecato alli noli, e li noli sono poziori a qualsivoglia altra sorte di credito ». Consol. Mare Messina. (Zeno, Consol. Mare Malta 33).