Stretto

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Stretto. — Spazio di mare, ristretto fra due terre e congiungente due mari, o due parti di uno stesso mare. (G. Villani, ecc.). V. Faro; Canale; Freo, Frieo (Appendice). — Ancora /Àncona/ di stretto: v. s. Àncora (p. 31). (Corazzini). Non è in uso. — Regime degli stretti: l'insieme delle particolari convenzioni internazionali che regolano la navigazione negli stretti e canali. Secondo le norme generali di diritto internazionale uno stretto non può considerarsi sottoposto alla sovranità di un determinato stato se non quando questo ne possieda ambedue le rive e la distanza tra l'una e l'altra non superi la doppia misura delle acque territoriali. Se le due rive appartengono a stati differenti, qualora la larghezza dello stretto non superi la misura suddetta, il confine tra i due stati sarà indicato da una linea mediana tirata attraverso lo stretto;
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se questo ha una larghezza superiore alla doppia misura delle acque territoriali, hanno applicazione le norme sul mare territoriale. Se uno stretto mette in comunicazione un mare chiuso con un mare libero, lo stato che possiede le due rive, come nel caso della Russia sullo stretto di Kertsch, ha il diritto di sovranità esclusiva sullo stretto e può chiuderlo alla navigazione. Quando invece lo stretto serve di comunicazione a due mari liberi, lo stato che ne possiede le rive, pur avendo sullo stretto un diritto esclusivo di sovranità, non potrebbe chiuderlo alle navi mercantili. Le norme vigenti per i principali stretti sono però le seguenti: Stretto del Bosforo e dei Dardanelli. Il regime venne fissato dalla Convenzione di Losanna del 24 luglio 1923 e comprende anche il Mar di Marmara. Per le navi di commercio, comprese in esse le navi-ospedale, yachts e battelli da pesca, nonché aeronavi non militari, vi è in tempo di pace piena libertà di navigazione e di passaggio. In tempo di guerra, bisogna distinguere a seconda che la Turchia sia neutrale o belligerante; nel primo caso le navi di commercio avranno ugualmente piena libertà di navigazione e di passaggio come in tempo di pace; mentre se la Turchia è belligerante le navi mercantili neutrali avranno libertà di navigazione, ma la Turchia potrà visitarle per impedire il contrabbando di guerra. Per le navi da guerra (comprese le navi ausiliarie e le aeronavi militari) la convenzione stabilisce: In tempo di pace, completa libertà di passaggio per tutte le navi senza distinzione di bandiera. Ma la forza massima che una potenza potrà inviare nel Mar Nero non dovrà sorpassare quella della flotta più potente appartenente ad una potenza rivierasca di detto mare. Le potenze firmatarie si riservano tuttavia la facoltà di inviarvi in ogni tempo una forza non eccedente tre navi inferiori ciascuna alle 10000 tonnellate. In tempo di guerra, se la Turchia è neutrale, piena libertà di passaggio per tutte le bandiere; le navi militari belligeranti però non potranno negli stretti e nel Mar di Marmara compiere atti di cattura o di visita, né fare alcun atto di ostilità. Se invece la Turchia è belligerante, vi sarà per le navi militari neutrali piena libertà di passaggio, mentre le aeronavi militari saranno sottoposte ad un diritto di inchiesta per determinare il loro carattere, e i sommergibili appartenenti a potenza che sia in pace con la Turchia dovranno attraversare gli stretti alla superficie. Radicali innovazioni al regime sopra esposto vennero apportate dalla Convenzione di Montreux, entrata in vigore il 15 agosto 1936 per la durata di 20 anni, ma l'Italia non intervenne alla conferenza e formulò le più esplicite riserve. Per il passaggio delle navi mercantili sono rimaste immutate le vecchie norme. Per le navi da guerra sono contemplati tre casi. Caso di pace: è fatta una sostanziale differenza fra le navi da guerra di nazioni rivierasche e quelle di nazioni non rivierasche. Alle prime, nessuna limitazione (la Russia, ad esempio può uscire dal Mar Nero e rientrare con tutte le sue navi); alle seconde vengono imposte notevoli restrizioni di tonnellaggio. Caso di guerra e Turchia neutrale: in linea generale è proibito alle navi da guerra belligeranti di passare lo stretto, ma è autorizzato il passaggio in caso di obbligazioni risultanti dal patto della Società delle Nazioni o da trattati di assistenza mutua che impegnino la Turchia, conclusi con l'approvazione della Società delle Nazioni. Caso di guerra e Turchia belligerante: la Turchia ha il diritto di concedere o non concedere il passaggio a seconda del suo interesse di guerra. Canale di Suez. Secondo il regime giuridico stabilito nella Convenzione di Costantinopoli del 29 ottobre 1888, il canale è aperto alle navi mercantili e militari di qualunque stato non solo in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra. Esso non può essere bloccato e nessun atto di ostilità può essere compiuto nei suoi porti di accesso e nelle loro adiacenze in una zona di tre miglia marine, anche se la Turchia (oggi l'Egitto) fosse in condizioni di guerra. Le navi della Marina militare degli stati belligeranti devono passare il più rapidamente possibile, salvo il caso di forza maggiore, e non possono fermarsi a Porto Said o nella rada di Suez più di 24 ore. Se per il canale
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vogliono successivamente passare navi nemiche, fra il passaggio dell'una e dell'altra deve correre un intervallo di non meno di 24 ore. I belligeranti non possono sbarcare o imbarcare truppe o materiali da guerra nel canale o nei suoi porti di accesso. Nessuna nave da guerra può stazionare nel canale, salvo però la facoltà agli stati non belligeranti di mantenere nei porti di accesso due stazionarii al massimo. Il governo locale può prendere misure di polizia generale, a condizione di rispettare la libertà della navigazione. Canale di Panama. In relazione al Trattato anglo-americano del 18 novembre 1901, stipulato quando il canale era ancora in progetto, il regime di esso dovrebbe essere analogo a quello di Suez, per ciò che riguarda la navigazione sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. Ma gli Stati Uniti, mediante accordo intervenuto con la nuova Repubblica di Panama il 18 novembre 1903, acquistavano il diritto di far costruire esclusivamente sotto i proprii auspicii il canale di Panama e di esercitare esclusivamente i diritti di sovranità. Praticamente gli Stati Uniti hanno il completo controllo del canale che fu compiuto ed aperto al traffico nel 1914. Canale di Corinto. Non è contemplato in alcuna particolare convenzione internazionale. Fu aperto nel 1893 e si svolge in pieno territorio ellenico e sotto la completa giurisdizione della Grecia. Per quanto aperto alla libera navigazione esso non costituisce una via necessaria di comunicazione, ma semplicemente migliora quelle esistenti. Canale di Kiel. Costruito per scopi strategici più che commerciali, ha avuto un carattere completamente nazionale sino alla fine della guerra mondiale. In base al Trattato di Versailles (articoli 380-386) deve essere considerato permanentemente libero alla navigazione, sia delle navi da guerra sia delle navi mercantili di tutti i paesi in pace con la Germania, senza alcuna discriminazione di bandiere; inoltre la Germania, pur avendo l'obbligo di tenerlo costantemente libero per la navigazione, non può prelevare tasse o pedaggi. Ma la Germania, con dichiarazione unilaterale del 14 novembre 1936, non riconosce più come obbligatorie le disposizioni contenute nel Trattato di Versailles relative alle vie navigabili situate in territorio tedesco. — PASSARE UNO STRETTO: attraversarlo.