Licenza

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Licenza1. — Facoltà data ai militari di allontanarsi oltre 24 ore dalla nave, dal corpo, dallo stabilimento, ove sono assegnati per un tempo determinato, per il necessario riposo e perché possano accudire ai loro interessi privati. Nella R. Marina le licenze si distinguono in: Piccola licenza: da 1 a 15 giorni; Licenza ordinaria: di massima può essere concessa annualmente per 60 giorni agli ufficiali superiori e ammiragli, per 40 giorni agli ufficiali, per 30 giorni ai sottufficiali e militari volontarii del C.R.E.M.; Licenza straordinaria: per motivi di salute o di famiglia, di durata non superiore ai 3 mesi per gli ufficiali, di 60 giorni per i capi di la, 2a e 3a classe, e di 40 giorni per gli altri militari del C.R.E.M.; Licenza eccezionale: di durata non superiore a 4 mesi per ufficiali reduci da lunga campagna o permanenza all'estero.