Polizia

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Polizia: — Polizia amministrativa dei porti e delle spiagge: quella affidata agli uffici di porto per regolare e vigilare l'entrata e l'uscita delle navi, gli ancoraggi e gli ormeggi, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e delle zavorre, l'uso dei fuochi, le precauzioni contro gl'incendi, l'uso degli scali, delle calate, dei moli, delle mancine, grue e altri meccanismi e relativo personale addetto al maneggio. Regola inoltre e invigila l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi sanitarie. — Polizia giudiziaria dei porti: quella relativa ai reati comuni e ai reati marittimi commessi nei porti, affidata rispettivamente all'autorità di pubblica sicurezza e agli uffici di porto. — Polizia della navigazione: il complesso delle disposizioni legislative riguardanti la direzione dei bastimenti, i rapporti che devono intercorrere fra i naviganti, il pacifico, ordinato esercizio del commercio marittimo, specialmente per quanto si riferisce al comando della nave, all'uso della bandiera, alla sorveglianza affidata alle navi da guerra sulle navi mercantili, e alle norme per prevenire i disastri marittimi e per accertarne le responsabilità. (Sisto). Anche Polizia del mare. — Polizia marittima nei cantieri navali: quella affidata agli uffici di porto per la sorveglianza sulle lavorazioni dei cantieri navali, sulla idoneità delle maestranze autorizzate, e sul buon ordine e disciplina di queste. — Polizia marittima: quella parte della polizia della navigazione che riguarda particolarmente i doveri imposti al capitano o al padrone, agli ufficiali di bordo, alle persone dell'equipaggio e al costruttore delle navi. — Polizia della pesca: v. s. Pesca.