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Tartanella. — Rete a strascico un po' più corta della tartana.

Tartanella (peschereccia) (Term. ant.). — Bastimento con 2 alberi e vele latine. (Venezia e le sue lagune I 212). — Tartanèdda (sicil.): tartana piccola (bastimento).

Tartanetta1. — Diminutivo di Tartana (bastimento), dato dal Guglielmotti, ma ignoto in marina.

Tartanetta2. — Poco usato per Tartanella (rete).

Tartanina1. — Vezzeggiativo di Tartana (bastimento) offerto dal Guglielmotti, ma sconosciuto in marina.

Tartanina2. — Rete a strascico, fornita di lima da piombo, a forma di borsa, con la bocca tenuta aperta da un'armatura costituita da un palo di legno lungo circa 2 metri, il quale alla metà porta un'asticella di legno alla quale è assicurato il centro del margine superiore della rete. Serve specialmente per la cattura delle sogliole. (Min. Agric., La pesca II 200). V. Ostregaro, Carpasfoglia.

Tartanone. — Rete della forma della sciabica, costituita da due lunghe ali raccordate a una manica, che comincia con maglie larghe e va a finire in uno spessore così fitto da prendere anche i pesci minuscoli. È manovrata da un solo battello a remi. Anche Tartarone, sicil. Tartaruni.

Tartanuni (Sicil.). — Tartana grande (bastimento).

Tartaronazzo. — Rete a strascico in uso sulle coste settentrionali siciliane. (Bustico). Riesce dannosa per la riproduzione del pesce. Sicil. Tartarunazzu. (Pitrè, Studi Glott. VIII 106).

Tartarone. — Tartanone. — Tartaruni (Cefalù, sicil.): strisciuni (v.).

Tartaruga. — V. s. Àncora (p. 31).

Tartaruga di mare (Term. sec. XVIII). — Sorta di bastimento col ponte elevato a foggia di tetto, per mettere al coperto le persone, e gli effetti imbarcati. (Saverien).

Tartarunazzu (Sicil.). — Tartaronazzo.

Tarusu (Sicil.). — Arnese a cestino da pigliar anguille. (Traìna).

Tasca (di una vela). — Impropriamente, in luogo di Cappa, Sacco. (Corazzini).

Tassa. — Le tasse di ancoraggio e gli altri diritti marittimi stabiliti dalla legge sono riscossi dai ricevitori della Dogana sulla presentazione di ordini di introito rilasciati dai funzionarii di porto locali. L'autorità doganale non rilascia alle navi i documenti di partenza se non le vengono presentate le bollette di pagamento dei diritti marittimi dovuti — Tassa d'ancoraggio: il significato è quello dato sotto la voce Diritto d'ancoraggio, ma la denominazione specifica è Tassa d'ancoraggio. Le tasse d'ancoraggio sono valevoli per 30 giorni a cominciare da quello dell'approdo; però le navi possono abbonarsi alla tassa
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d'ancoraggio per il periodo di 12 mesi, pagando il triplo della tassa mensile. V. s. Tonnellaggio. — Soprattassa d'ancoraggio: quella che viene applicata alle navi mercantili portanti merci in coperta e in soprastrutture, la cui stazza non sia stata compresa nella stazza lorda della nave. — Tansa dei galeotti (sec. XVI, XVII): v. s. Galeotti. Era detta pure Tansa insensibile, perché leggerissima. (Mutinelli 234). (Usò la forma tansa il veneziano Bembo: D'Alberti, 1805). — Tansa insensibile (venez. ant.): v. sopra Tansa dei galeotti. — Tassa di pesatura. (Corazzini). (") — Tasse portuali: dato dal Corazzini per Diritti di porto, ma denominazione generica forse comprensiva delle tasse di ancoraggio e dei diritti marittimi, i quali ultimi vengono corrisposti per il rilascio di atti di nazionalità o di passavanti provvisorii, per la concessione di licenze, per il rilascio di patenti di sanità, ecc. V. s. Diritto (tributo).

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