Tassa. — Le tasse di ancoraggio e gli altri diritti marittimi stabiliti dalla legge sono riscossi dai ricevitori della Dogana sulla presentazione di ordini di introito rilasciati dai funzionarii di porto locali. L'autorità doganale non rilascia alle navi i documenti di partenza se non le vengono presentate le bollette di pagamento dei diritti marittimi dovuti
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Tassa d'ancoraggio: il significato è quello dato sotto la voce Diritto d'ancoraggio, ma la denominazione specifica è Tassa d'ancoraggio.
Le tasse d'ancoraggio sono valevoli per 30 giorni a cominciare da quello dell'approdo; però le navi possono abbonarsi alla tassa
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d'ancoraggio per il periodo di 12 mesi, pagando il triplo della tassa mensile. V. s.
Tonnellaggio.
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Soprattassa d'ancoraggio: quella che viene applicata alle navi mercantili portanti merci in coperta e in soprastrutture, la cui stazza non sia stata compresa nella stazza lorda della nave.
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Tansa dei galeotti (sec. XVI, XVII): v. s.
Galeotti. Era detta pure Tansa insensibile, perché leggerissima. (Mutinelli 234).
(Usò la forma tansa il veneziano Bembo: D'Alberti, 1805).
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Tansa insensibile (venez. ant.): v. sopra
Tansa dei galeotti.
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Tassa di pesatura. (Corazzini). (")
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Tasse portuali: dato dal Corazzini per Diritti di porto, ma denominazione generica forse comprensiva delle tasse di ancoraggio e dei diritti marittimi, i quali ultimi vengono corrisposti per il rilascio di atti di nazionalità o di passavanti provvisorii, per la concessione di licenze, per il rilascio di patenti di sanità, ecc. V. s.
Diritto (tributo).