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Cittadino (Term. sec. XVIII). — « Proprietario d'un bastimento in qualunque modo ei ne abbia acquistata la proprietà. Si pretende che gli abitanti dell'Ansa Teutonica gli abbiano dato questa denominazione, perché in Alemagna non vi è che i Cittadini delle Città Anseatiche, i quali possano avere dei vascelli, o che abbiano il dritto e facoltà di farne fabbricare. Così chiamansi Cittadini in quel paese tutti i signori proprietari di navigli. Una siffatta costumanza sembra presa dagli antichi Romani. Si nomina anche Cittadino colui che s'acconta con un fabbricatore di vascello per fabbricargliene uno, e in tal caso il fabbricatore è l'impresario. E addimandansi Concittadini d'un a medesima cittadinanza i Cittadini che noleggiano i bastimenti e che formano con quelli che gli prendono a nolo quella specie di trattato che in termini di marina chiamasi Carta di partita ». (Saverien).

Ciu2 (Sardo). — Battello più piccolo dei bragozzi adriatici, a fondo piatto, per trasporto di sabbia o altro dalla spiaggia.

Clas (Term. ant.). — « Bastimento di legno, lavorato con cura, molto rapido, lungo e largo, che può sopportare dei carichi considerevoli ed essere impiegato al commercio marittimo. Gli Sciti sono stati i primi a servirsi di questa nave ». (Corazzini, La città e lo stato 320).

Classe2. — A p. 172, dopo il I capoverso, aggiungere: Immediatamente dopo il grado di fiducia e i gradi di bontà, che costituiscono le caratteristiche principali della classe, viene indicato dal R. I. N. ed A. la navigazione e il servizio a cui il bastimento è ritenuto capace. V. s. Navigazione. La I e la II classe sono assegnate a bastimenti a scafo di acciaio per una durata non superiore ad anni 4. La III classe non viene assegnata in prima iscrizione, ma soltanto a bastimenti che non si trovano più nelle condizioni richieste per meritare la seconda classe per una durata non superiore ad anni 3. Per le navi a scafo di legno la determinazione della classe e della sua durata viene fatta tenendo conto della qualità dei legnami da costruzione e della qualità dei mezzi di collegamento (impernatura, chiodatura, incavigliatura). Si tiene inoltre conto dell'età della nave dalla data del varo. V. s. Grado di fiducia, Gradi di bontà qui in Appendice. — Classe ritirata: v. s. Ritiro.

Clausola di esonero. — Il dilagare dell'uso delle clausole limitative della responsabilità sul contratto di trasporto marittimo determinò una reazione, favorita dai caricatori, e portò a un movimento legislativo tendente alla restrizione, iniziato con l'Harter Act Nord-Americano del 13 febbraio 1893, seguito poi da altri stati e da accordi internazionali. Attualmente le norme in vigore sono quelle della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, la quale esclude la possibilità di esonero dalla responsabilità per non avere o meno mantenuta la nave in stato di navigabilità e dalla responsabilità per non aver provveduto debitamente al carico, alla custodia e allo scarico delle merci. La convenzione esonera invece il vettore dalla responsabilità per errore nelle funzioni nautiche, senza bisogno di clausole o richiami. (Sandiford 350-351).

Clessidra. — Orologio di sabbia (ant.). Disus. Ampolletta. — Clessidra pel solcometro: v. s. Solcometro.

Coble (Ingl.). — Cobble.

Cocuzzolo (Term. sec. XIV). — Pellicino (della rete). (Crescenzio volgar.: Tommaseo e Bellini).

Coda3. — Corona (v. s. Fuso). (Min. Agric., La pesca II 202).

Coda della tonnara. — V. anche s. Tonnara.

Coda di sorcio (Term. sec. XVIII). — V. s. Sorcio.

Codardo2 (Term. ant.). — Qualificativo di colui che rifiutava di servire nella R. Marina. (Settembrini 208, s. Nidget).

Codardo3. — Coda di tonnara. (Cannaviello 41).

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