Direzione1:
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Direzione del vento: quella da cui il vento spira. Si definisce con la posizione, riferita ai punti cardinali, del punto dell'orizzonte da cui sembra che il vento abbia origine. Di rado questo ha una direzione rigorosamente costante, ma oscilla intorno a una direzione media che non può essere determinata con esattezza; e poiché nella pratica della navigazione tale precisione non è necessaria, sono sufficienti per definire la direzione del vento le otto divisioni principali della rosa (punti cardinali e intercardinali) e le otto suddivisioni intermedie. Per ognuna di tali sedici direzioni il vento prende i nomi indicati alla voce Vento.
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Direzione d'una corrente marina: a differenza di come usano per il vento, i naviganti chiamano Direzione d'una corrente marina quella verso di cui si sposta la massa d'acqua. Esempio: Corrente per nord-est.
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Direzione di via: dato dal Guglielmotti per Rotta, non è d'uso marinaresco.
Direzione2:
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Direzione delle armi e armamenti navali: in ogni arsenale militare marittimo l'ufficio che provvede alla installazione e riparazione delle armi navali e dei loro accessori, e al rifornimento di tutti gli attrezzi e materiali d'allestimento.
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Direzione delle costruzioni navali: in ogni arsenale militare marittimo, l'ufficio che provvede alla costruzione e riparazione delle navi.
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Direzione marittima: gli uffici che rappresentano, sul littorale, la direzione generale della Marina mercantile, ciascuno dei quali comanda un gruppo di compartimenti marittimi, e risiede nel porto principale del compartimento più importante del gruppo.
Le direzioni marittime del littorale dello Stato sono tredici; ve ne sono inoltre due per il littorale della Libia. A ognuna è preposto un ufficiale superiore del Corpo delle R. capitanerie di porto.
Diritto1:
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Diritto marittimo: il complesso delle norme di carattere privato e pubblico che regolano i rapporti derivanti dall'esercizio della navigazione e del traffico. È autonomo, e mira a raggiungere una specie di unificazione internazionale utilissima. V.
Statuti.
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Diritto marittimo di guerra: v. s.
Guerra.
Con la voce Diritto si designano alcune facoltà e privilegi stabiliti da norme internazionali:
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Diritto di asilo: accordato, d'intesa con le autorità consolari e diplomatiche, da una nave da guerra (e talvolta anche da nave mercantile) in caso di rivoluzioni, ecc.
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Diritto di confisca: quello spettante a uno stato belligerante di appropriarsi di navi, merci e materiali, in seguito a provate violazioni di norme di diritto o di altre convenzioni stabilite e notificate. V.
Blocco e
Diritto di preda.
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Diritto d'inchiesta della bandiera: la facoltà che hanno sempre le navi da guerra, quando incontrano navi mercantili, che non alzino spontaneamente la propria bandiera nazionale, d'invitarle a far conoscere la loro nazionalità. L'intimazione consiste in una cannonata in bianco, seguita, se necessario, da un colpo a palla diretto in modo che il proietto cada a una certa distanza dinanzi alla prora della nave disobbediente.
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Diritto di preda: in tempo di guerra e durante quel caso di ostilità non dichiarata che costituisce il blocco pacifico, il diritto spettante a ogni nave da guerra, o corsara, di catturare, in alto mare o nelle proprie acque territoriali, le navi sorprese in flagrante violazione delle norme di diritto di guerra e di altre convenzioni stabilite e notificate. Non implica il diritto di confisca, anzi le navi e i carichi predati durante un blocco pacifico devono essere restituiti ai loro proprietari alla cessazione del blocco.
In tempo di guerra, le prede sono confiscate se riconosciute buone, cioè legittime, da una Commissione delle prede e, in appello, da una Corte internazionale delle prede.
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Diritto di visita: quello da esercitarsi in tempo di guerra dalle navi belligeranti sulle navi mercantili di ogni bandiera, purché fuori delle acque territoriali degli stati neutrali, ed eccettuando le navi di uno stato neutrale, quando scortate da navi da guerra battenti la loro bandiera. L'intimazione
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è uguale a quella in uso per l'inchiesta della bandiera. In caso di disobbedienza la nave mercantile può essere colpita e catturata.