Diritto

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Diritto1: — Diritto marittimo: il complesso delle norme di carattere privato e pubblico che regolano i rapporti derivanti dall'esercizio della navigazione e del traffico. È autonomo, e mira a raggiungere una specie di unificazione internazionale utilissima. V. Statuti. — Diritto marittimo di guerra: v. s. Guerra. Con la voce Diritto si designano alcune facoltà e privilegi stabiliti da norme internazionali: — Diritto di asilo: accordato, d'intesa con le autorità consolari e diplomatiche, da una nave da guerra (e talvolta anche da nave mercantile) in caso di rivoluzioni, ecc. — Diritto di confisca: quello spettante a uno stato belligerante di appropriarsi di navi, merci e materiali, in seguito a provate violazioni di norme di diritto o di altre convenzioni stabilite e notificate. V. Blocco e Diritto di preda. — Diritto d'inchiesta della bandiera: la facoltà che hanno sempre le navi da guerra, quando incontrano navi mercantili, che non alzino spontaneamente la propria bandiera nazionale, d'invitarle a far conoscere la loro nazionalità. L'intimazione consiste in una cannonata in bianco, seguita, se necessario, da un colpo a palla diretto in modo che il proietto cada a una certa distanza dinanzi alla prora della nave disobbediente. — Diritto di preda: in tempo di guerra e durante quel caso di ostilità non dichiarata che costituisce il blocco pacifico, il diritto spettante a ogni nave da guerra, o corsara, di catturare, in alto mare o nelle proprie acque territoriali, le navi sorprese in flagrante violazione delle norme di diritto di guerra e di altre convenzioni stabilite e notificate. Non implica il diritto di confisca, anzi le navi e i carichi predati durante un blocco pacifico devono essere restituiti ai loro proprietari alla cessazione del blocco. In tempo di guerra, le prede sono confiscate se riconosciute buone, cioè legittime, da una Commissione delle prede e, in appello, da una Corte internazionale delle prede. — Diritto di visita: quello da esercitarsi in tempo di guerra dalle navi belligeranti sulle navi mercantili di ogni bandiera, purché fuori delle acque territoriali degli stati neutrali, ed eccettuando le navi di uno stato neutrale, quando scortate da navi da guerra battenti la loro bandiera. L'intimazione
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è uguale a quella in uso per l'inchiesta della bandiera. In caso di disobbedienza la nave mercantile può essere colpita e catturata.