Polésine. — Isola, isolotto tra i rami d'un fiume, che va al mare, in particolare del Po. (Ramusio; Scamozzi; Guglielmini: Tommaseo e Bellini). Vèn. ant. Polésene, Poleseneto.
(Prati, Arch. Glott. XVIII 227, n. 1; Olivieri, Saggio topon. ven. 175). Sono attestati antichi Pollicini anche in Lombardia. (Solmi, Rendic. Ist. Lomb., s. II, v. LIX, p. 669-671; cfr. Olivieri, Diz. topon. lomb. 440). V.
Mezàn (venez.).
(Connesso con
pollino [v.]).
Policàn (Venez.). — Becco corvino.
(Cfr. disus. pulicane [Gherardini; policano presso Spadafora, che cita il Ferrara: Pasqualino], tarant. pulicane, sicil. pulicani [Pasqualino], pulicanu [Nicotra], spagn. pulican, it. disus. anche pellicano, pelicano, franc. pélican «cane, strumento da cavar denti»: dal pellicano, lat. pelicanus, per la forma somigliante al becco di questo uccello: Tommaseo e Bellini; Dict. général, s. Pélican).
Poliera (Term. ant.). — Il Guglielmotti afferma che fu usata da traduttori e da cinquecentisti, per « Polireme », ma non dà alcuna citazione. Lo Zingarelli riporta la voce del Guglielmotti. Ora si usa Poliere (plur. Polieri) (femm.).
Polifemo. — Piccola e bassa nave da guerra, con un solo potente cannone. (Corazzini, La città e lo stato 315). Sarà stato il nome di un'unità del tipo indicato. La denominazione generica di unità di questo tipo è Pontone armato, Monitor.
Polinia. — Tratto di mare libero da ghiaccio, nel Mar Glaciale siberiano. (Guglielmotti; Encicl. Hoepli; Bustico).
Pòlipo. — Sui sommergibili così viene chiamata la cassetta di manovra dell'aria per l'espulsione dell'acqua dalle casse di assetto. Il nome è stato suggerito dai tubi che dalla cassetta si diramano come i tentacoli di un polipo. (Bardesono). Nome caduto in disuso. V.
Cassa d'assetto.
Espressione caduta in disuso.
Polireme. — Nave antica con più ordini di remi sovrapposti e maggiormente lunghi a misura che stavano situati più in alto. Anche Moltireme,
Poliera (v.). (V. Guglielmotti; Bardesono). V.
Ascoma (Appendice).
Polizia:
—
Polizia amministrativa dei porti e delle spiagge: quella affidata agli uffici di porto per regolare e vigilare l'entrata e l'uscita delle navi, gli ancoraggi e gli ormeggi, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e delle zavorre, l'uso dei fuochi, le precauzioni contro gl'incendi, l'uso degli scali, delle calate, dei moli, delle mancine, grue e altri meccanismi e relativo personale addetto al maneggio. Regola inoltre e invigila l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi sanitarie.
—
Polizia giudiziaria dei porti: quella relativa ai reati comuni e ai reati marittimi commessi nei porti, affidata rispettivamente all'autorità di pubblica sicurezza e agli uffici di porto.
—
Polizia della navigazione: il complesso delle disposizioni legislative riguardanti la direzione dei bastimenti, i rapporti che devono intercorrere fra i naviganti, il pacifico, ordinato esercizio del commercio marittimo, specialmente per quanto si riferisce al comando della nave, all'uso della bandiera, alla sorveglianza affidata alle navi da guerra sulle navi mercantili, e alle norme per prevenire i disastri marittimi e per accertarne le responsabilità. (Sisto). Anche Polizia del mare.
—
Polizia marittima nei cantieri navali: quella affidata agli uffici di porto per la sorveglianza sulle lavorazioni dei cantieri navali, sulla idoneità delle maestranze autorizzate, e sul buon ordine e disciplina di queste.
—
Polizia marittima: quella parte della polizia della navigazione che riguarda particolarmente i doveri imposti al capitano o al padrone, agli ufficiali di bordo, alle persone dell'equipaggio e al costruttore delle navi.
—
Polizia della pesca: v. s.
Pesca.
Pòlizza:
—
Polizza aperta: quella in cui l'interesse assicurato non è stabilito, ma è da certificare
649
in caso di perdita. Anche Polizza oscillante. (Corazzini). Oggi sconosciuto.
—
Polizza di assicurazione: scrittura contenente il contratto di assicurazione marittima, che può avere per oggetto: la nave con le sue macchine, attrezzi, dotazioni e vettovaglie; cose caricate e il nolo di esse; le somme date a cambio marittimo e lo stesso profitto marittimo; le somme pagate o dovute per avarie, e generalmente ogni altra cosa stimabile in denaro esposta ai rischi della navigazione. (Sisto). V.
Assicurare;
Assicurazione marittima.
—
Polizza di assicurazione di abbonamento: quella con cui si stipula l'assicurazione di tutte le merci che durante un dato tempo saranno caricate dall'assicurato sopra qualunque nave, per viaggi determinati o anche per qualsiasi viaggio. Anche Polizza flottante.
—
Polizza di assicurazione « in quovis »: quella con cui si assicurano le merci per un dato viaggio, qualunque sia la nave che dovrà trasportarle. (Dal latino: in quo vis vasello).
—
Polizza in bianco: polizza in cui non è specificato l'interesse dell'assicurato. (Accademia). Oggi sconosciuto.
—
Polizza di carico: ricevuta delle merci caricate, rilasciata dal capitano, il quale è responsabile della loro buona custodia.
Tale documento fa prova tra tutte le parti interessate nel carico, come pure fra esse e gli assicuratori, che le merci sono state effettivamente consegnate a bordo per essere trasportate. Inoltre rappresenta la merce e dà diritto al suo possessore di disporne in qualsiasi modo, anche negoziandolo come titolo.
Nella polizza di carico sono indicate: la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate, il nome della nave, del capitano, del noleggiatore o caricatore; il luogo di partenza e quello di destinazione; il nolo, ecc.
La polizza di carico è fatta in 4 originali, destinati rispettivamente al capitano, al proprietario o armatore della nave, al caricatore e al destinatario. Ant: Polizza della galea (1400), Polizza di carico (1560), o di caricamento (1495). (Edler).
—
Polizza di carico diretta: quella relativa a lunghi viaggi delle merci per mare, ovvero per terra e per mare successivamente, e mediante la quale talune imprese marittime e ferroviarie si incaricano del trasporto sino al luogo di destinazione per un nolo o prezzo unico, riservandosi la facoltà di compiere il percorso con trasbordi intermedi.
Anche questo tipo di polizza è un titolo rappresentativo della merce perfettamente trasferibile.
—
Polizza di carico nominativa: quella che ha l'indicazione precisa anche del destinatario (che può essere lo stesso caricatore), al quale soltanto deve essere consegnata la merce, ed è trasmissibile mediante cessione.
—
Polizza di carico all'ordine: quella trasmissibile per mezzo di girata. Le merci devono essere consegnate a chi si mostri legittimo possessore della polizza regolarmente girata.
—
Polizza di carico al portatore: quella trasmissibile per mezzo di consegna manuale. Ha diritto alla consegna delle merci chiunque si presenti allo sbarco con la polizza per riceverle.
—
Polizza diretta: polizza di carico diretta. V. s.
Polizza di trasbordo.
—
Polizza flottante:
polizza di assicurazione di abbonamento (v.).
—
Polizza della galea (1400): polizza di carico. (Edler).
—
Polizza d'onore: assicurazione fatta sopra utili e noli da guadagnare. (Corazzini).(?)
—
Polizza oscillante:
polizza aperta (v.).
—
Polizza di sicurtà: non usato per Polizza di assicurazione. (Corazzini).
—
Polizza di trasbordo: ciascuna delle polizze intermedie che, per regolare le rispettive responsabilità dei diversi vettori, in un trasporto a polizza diretta, possono essere emesse in occasione dei trasbordi da una nave all'altra.
Il legittimo possessore della polizza diretta ha però un diritto assoluto alla riconsegna del carico, indipendentemente dalla presentazione di polizze di trasbordo.
—
AFFERMARE LE POLIZZE: riconoscere le quantità e le qualità delle merci, specificate dal caricatore sopra le polizze di carico. (Accademia). Frase sconosciuta.
—
ARMARE A POLIZZE, PER VIA DI POLIZZE (genov. ant.): v. s.
Galea.