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Regnante. — Si dice del vento che in una località soffia con maggior frequenza durante un determinato periodo. Quando la frequenza si riferisce distintamente alle quattro stagioni, si hanno i venti regnanti, rispettivamente in inverno, in primavera, in estate e in autunno. Dei venti regnanti si tiene conto nello studio della disposizione delle opere di difesa dei porti. Ad un vento che risulta normalmente regnante durante tutti i mesi dell'anno si dà il nome di Vento permanente. Se invece risulta regnante durante intervalli di tempo che si ripetono periodicamente si dice che quel Vento è periodico. (Giorgis 74).

Regnare. — Tirare, soffiare (del vento) per un certo periodo di tempo. (G. Villani, ecc.: Tommaseo e Bellini, s. Regnare, N. 7).

Regola1 (Venez.). — Agghiaccio. Non è in uso. Anche Ribola (v.).

Regola2: — Regole dell'Aja (1921) sulla polizza di carico; importanti sopra tutto nei riguardi della responsabilità degli armatori. — Regole di Anversa (1877) e di York (1864): sono state riconfermate dal congresso di Liverpool (1890) e riguardano la risoluzione di controversie in materia di avarie. Rivedute ed aumentate di numero nella Conferenza di Stoccolma (1924). — Regole internazionali di bordo libero: quelle relative all'assegnazione del bordo libero alle navi mercantili. Istituite in Inghilterra nel 1885 e successivamente modificate, furono in seguito adottate da varii stati (in Italia: R. Decreto 24 giugno 1915, n. 623). Le Regole vigenti furono rielaborate da una commissione internazionale convocata a Londra nel 1930. — Regola marinaresca detta di Salomone (ant.): regola usata dai marinai per trovare le nuove Lune. (Crescenzio 343). — Regole di Oleron (1193): consuetudini marittime francesi riguardanti il commercio nell'Atlantico e nel Baltico.

Regola magnetica. — Dato dal Corazzini per Cerchio azimutale, ma non dell'uso.

Regolamento: — Regolamento d'avaria comune: v. s. Avaria. (Baistrocchi 969-1031). — Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare: raccolta delle prescrizioni inerenti ai requisiti che debbono possedere le navi mercantili nei riguardi della galleggiabilità, stabilità, linea di massimo carico, mezzi di salvataggio e contro gl'incendi ecc. e di quanto in genere interessa la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Nel regolamento sono stabilite anche le visite e le ispezioni intese ad assicurare la precisa osservanza delle prescrizioni suddette, nonché le penalità per infrazioni alle prescrizioni stesse. Il regolamento in vigore fa approvato con R. Decreto del 23 maggio 1932. — Regolamento per prevenire gli abbordi in mare: l'insieme delle norme internazionali che prescrivono: i fanali che le navi e le imbarcazioni debbono tenere accesi, a seconda dei loro mezzi di propulsione (a vela o meccanica) e delle loro dimensioni e nei casi di menomazione
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della loro possibilità di manovra (rimorchio, pesca, pilotaggio, posa di cavi sottomarini ecc.); i segnali acustici da farsi in tempo di nebbia e le precauzioni da prendersi; le manovre da eseguirsi negl'incontri tra navi, o imbarcazioni, nei varii casi ed a seconda dei mezzi di propulsione. Il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare fa parte della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare. Testo tradizionale del promemoria per le regole per prevenire gli abbordi in mare: Risponda al rosso il rosso, al verde il verde avanti pur; la nave non si perde. Se sulla rotta, rosso e verde appare, mano al timone, a dritta tieni il mare. Se il verde mostri mentre il rosso vedi, accosta sulla dritta e il passo cedi. Se alla sinistra il verde tu rilevi, dritto alla via che manovrar non devi. Non incrociar la rotta ad un veliero se dubbio v'ha d'abbordo anco leggero. Tu dagli eventi prenderai consiglio pronto e securo in súbito periglio. (Baistrocchi 1044). — Regolamento di disciplina per i Corpi militari della R. Marina: quello che, oltre alle prescrizioni di carattere generale, relative al contegno, alla condotta, alla subordinazione e posizione gerarchica, ispirato da criterii analoghi a quelli delle altre forze armate dello Stato, contiene le prescrizioni particolari derivanti dalle speciali condizioni di ambiente, specialmente di bordo, in cui si svolgono i servizi della R. Marina (vita in comune in piccolo spazio; sicurezza e mobilità della nave; soggiorno all'estero ecc.). Una parte di esso, dedicata alle norme per gli onori navali e militari e per l'uso delle varie divise, costituisce attualmente un regolamento separato. — Regolamento per il servizio a bordo delle RR. Navi: quello che stabilisce le norme per lo svolgimento dei servizi tecnici, militari e navali a bordo. In esso sono specificate le attribuzioni dei comandi navali, dei comandanti e dei comandanti in 2° delle singole unità, degli ufficiali posti a capo dei servizi tecnici; dei capi carico e degli altri sottufficiali, graduati e comuni, a seconda delle rispettive categorie. Sono inoltre specificate le norme per l'organizzazione e per il servizio della nave singola e delle navi riunite; per l'assetto di guerra e di combattimento, ecc. — Regolamento del servizio navale: v. s. Ordinanza.

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