Regolamento

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Regolamento: — Regolamento d'avaria comune: v. s. Avaria. (Baistrocchi 969-1031). — Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare: raccolta delle prescrizioni inerenti ai requisiti che debbono possedere le navi mercantili nei riguardi della galleggiabilità, stabilità, linea di massimo carico, mezzi di salvataggio e contro gl'incendi ecc. e di quanto in genere interessa la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Nel regolamento sono stabilite anche le visite e le ispezioni intese ad assicurare la precisa osservanza delle prescrizioni suddette, nonché le penalità per infrazioni alle prescrizioni stesse. Il regolamento in vigore fa approvato con R. Decreto del 23 maggio 1932. — Regolamento per prevenire gli abbordi in mare: l'insieme delle norme internazionali che prescrivono: i fanali che le navi e le imbarcazioni debbono tenere accesi, a seconda dei loro mezzi di propulsione (a vela o meccanica) e delle loro dimensioni e nei casi di menomazione
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della loro possibilità di manovra (rimorchio, pesca, pilotaggio, posa di cavi sottomarini ecc.); i segnali acustici da farsi in tempo di nebbia e le precauzioni da prendersi; le manovre da eseguirsi negl'incontri tra navi, o imbarcazioni, nei varii casi ed a seconda dei mezzi di propulsione. Il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare fa parte della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare. Testo tradizionale del promemoria per le regole per prevenire gli abbordi in mare: Risponda al rosso il rosso, al verde il verde avanti pur; la nave non si perde. Se sulla rotta, rosso e verde appare, mano al timone, a dritta tieni il mare. Se il verde mostri mentre il rosso vedi, accosta sulla dritta e il passo cedi. Se alla sinistra il verde tu rilevi, dritto alla via che manovrar non devi. Non incrociar la rotta ad un veliero se dubbio v'ha d'abbordo anco leggero. Tu dagli eventi prenderai consiglio pronto e securo in súbito periglio. (Baistrocchi 1044). — Regolamento di disciplina per i Corpi militari della R. Marina: quello che, oltre alle prescrizioni di carattere generale, relative al contegno, alla condotta, alla subordinazione e posizione gerarchica, ispirato da criterii analoghi a quelli delle altre forze armate dello Stato, contiene le prescrizioni particolari derivanti dalle speciali condizioni di ambiente, specialmente di bordo, in cui si svolgono i servizi della R. Marina (vita in comune in piccolo spazio; sicurezza e mobilità della nave; soggiorno all'estero ecc.). Una parte di esso, dedicata alle norme per gli onori navali e militari e per l'uso delle varie divise, costituisce attualmente un regolamento separato. — Regolamento per il servizio a bordo delle RR. Navi: quello che stabilisce le norme per lo svolgimento dei servizi tecnici, militari e navali a bordo. In esso sono specificate le attribuzioni dei comandi navali, dei comandanti e dei comandanti in 2° delle singole unità, degli ufficiali posti a capo dei servizi tecnici; dei capi carico e degli altri sottufficiali, graduati e comuni, a seconda delle rispettive categorie. Sono inoltre specificate le norme per l'organizzazione e per il servizio della nave singola e delle navi riunite; per l'assetto di guerra e di combattimento, ecc. — Regolamento del servizio navale: v. s. Ordinanza.