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Stalìa. — Forma usata dal Fincati per Stallìa.

Stalìr (Venez.). — Volger la barca a destra. Garzoni (874): Stallire. V. Premer la barca.

Stallaggio (Term. ant.). — Ciò che si paga pei giorni di soprastallia. (Stratico III 213).

Stallare (Term. ant.). — Ancorarsi quando dominano un vento o una marea contrarii al cammino, per aspettare tempo più favorevole. — Servirsi della corrente o del favore del mare per far viaggio con vento contrario. (Saverien; Stratico). Venez. Far stalìa. — « Resistere con parità, sostenersi contro, mantenere l'equilibrio; così: una nave alla vela stalla la corrente, quando la sua scia è assai forte perché non sia trascinata dalla corrente ». — « All'àncora, stalla il vento e anche la corrente e i cavalloni, quando, resistendo ai loro sforzi, non ara ». — « Stalla un'altra nave quando facendo la medesima rotta, le sta a competenza e non si lascia avanzare ». (Piquè). — STALLARE PER LA MAREA (ant.): resistere e sostenersi contro la marea, dando fondo, aspettando un altro momento per far viaggio. (Stratico). Contrario di Affrontare la marea. — Mare stallato, Marea stallata (ant.): acqua stanca. Anche Perno dell'acqua. (Stratico). (Dal franc. étaler, estaler, con sensi uguali: v. Stratico. Cfr. l'it. sec. XIV stallare «frappor dimora, indugiare»: questo da stallare « dimorar che fanno le bestie nelle stalle ». V. Stallo; Stallia).

Stallìa. — Tempo durante il quale la nave mercantile è obbligata a trattenersi in porto per ricevere il carico o per eseguirvi lo scarico delle merci. Sono stallìe regolari (od ordinarie) quelle necessariamente volute per eseguire il carico e lo scarico, giusta quanto è stabilito nel contratto di noleggio o è ammesso dagli usi locali. Sono irregolari (o straordinarie) quelle che eccedono la misura del tempo necessaria al carico e allo scarico delle merci, per essere in ritardo o il noleggiatore a consegnarle o il destinatario a riceverle. Le stallìe regolari non dànno luogo, salvo patto contrario, ad alcuna indennità, intendendosene compreso il corrispettivo nel nolo; invece per le stallìe irregolari, dette anche Controstallìe o Soprastallìe, il noleggiatore è sempre tenuto ad una speciale indennità, la quale o è fissata nel contratto o è determinata dagli usi locali, ovvero, in mancanza, è stabilita dai tribunali. Decorso il termine delle constrostallìe (stabilito anch'esso dal contratto o dagli usi), il noleggiante, che invece di far partire la nave (come è in sua facoltà) preferisce di aspettare ancora il carico, ha diritto ad una indennità anche per questo maggiore indugio, il quale prende il nome di Extrastallìa. Ma essendo questa un'attesa volontaria, il noleggiante ha diritto all'indennità soltanto se riceve effettivamente il carico, perché in tal caso egli rende un reale beneficio al noleggiatore. — Stallìe per il carico, per lo scarico: quelle stabilite dal contratto di noleggio o ammesse dagli usi locali. — Controstallìa: stallìa straordinaria. V. qui sopra. — Indennità dovuta dal noleggiatore, quando si verifica la controstallìa o soprastallìa. — Soprastallìa: stallìa straordinaria. V. qui sopra. — Indennità dovuta dal noleggiatore, quando si verifica la soprastallìa o controstallìa. V. qui sopra. — Compenso di stallìa: indennità di stallìa. — Giorni di stallìe, di controstallìe o soprastallìe: quelli relativi alla durata delle stallìe e delle controstallìe o soprastallìe. (Laugieri). — Giorni di controstallìa straordinari: extrastallìa. (Laugieri). — Termine delle stallìe: durata delle stallìe. — Per stallia (ant.): v. Staria. — FAR STALIA (venez. ant.): stallare. (Stallia nel Consol. mare e nel Sassetti: Tommaseo e Bellini; venez. stalìa. Da stallo; v. Col genov. ant. stagia, staglia è da confrontare il genov. stàggio « porcile », V. Schiaffini, It. Dial. VI 54).

Stallio. — Di naviglio impoltronito nel porto. Aggettivo notato così dal Guglielmotti, ma non documentato.

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