Demolizione. — Distruzione della nave generalmente per vetustà, che si effettua mediante l'asportazione delle macchine, caldaie, macchinarii, accessorii di allestimento, fasciame dei ponti, delle murate, del fondo, ecc. e, per le navi da guerra, anche mediante l'asportazione delle armi, delle corazze, ecc. Le parti asportate possono essere reimpiegate direttamente o ridotte in rottami metallici da reimpiegarsi mediante fusioni.
Vi sono società specializzate per la demolizione degli scafi e ricupero dei materiali ricavati.
Il proprietario o armatore di una nave mercantile, prima di procedere alla demolizione, deve farne dichiarazione all'autorità marittima o consolare, consegnando loro il giornale e le carte di bordo. Ciò allo scopo di tutelare i creditori della nave, nell'interesse dei quali detta autorità potrà fare opposizione.
La demolizione delle navi da guerra può essere effettuata anche per limiti di età in forza di convenzioni internazionali.
In base al trattato concluso a Londra il 22 aprile 1930 fra gli Stati Uniti di America, la Francia, la Gran Bretagna, il Giappone e l'Italia, una nave è considerata come giunta al limite di età quando il numero di anni sotto indicato è trascorso dalla data di ultimazione:
Navi di superficie di più di 3000 tonnellate, ma non superiori a 10000 di dislocamento: 16 anni e 20 anni a seconda della data di impostazione;
Navi di superficie di non più di 3000 tonnellate: 12 anni e 16 anni a seconda della data di impostazione;
Sommergibili 13 anni;
Invece della distruzione per demolizione, è ammessa anche quella per affondamento, purché senza possibilità di ricupero.