Rappresaglia. — Nel Diritto marittimo internazionale, ciascuna di quelle misure coercitive provocate dalla violazione d'un diritto o da un'offesa, e che consistono in vie di fatto contrarie alle leggi di una guerra onesta, aventi il carattere della vendetta, della rivincita, del costringimento.
Costituiscono rappresaglia l'embargo o sequestro di navi mercantili trovantisi nei porti o litorali nazionali, il blocco pacifico, ecc. (Sisto).
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Rappresaglie negative: quelle che si effettuano quando uno stato rifiuta l'adempimento d'una obbligazione contratta o impedisce a un altro stato di continuare a godere d'un suo diritto.
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Rappresaglie positive: quelle consistenti nell'atto violento d'uno stato, che con la forza attenta al diritto di un altro stato per ottenere la ricognizione di una lesione patita.
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Rappresaglia: ciò che si tiene o si prende in compenso di quello che è stato tolto o di danno in qualche modo apportato. (Stratico). (V. Rezasco). Nei secoli XIII-XV funzionava a Venezia un Collegio alle represaglie, di 15 membri. (Mutinelli 346).
(Dall'ant. rapprendere « riprendere »; il più raro e ant. ripresaglia da riprendere. Il franc. représaille e lo spagn., portogh. represalia dall'it. rappresaglia: D'Ovidio, Arch. Glott. XIII 413; Zaccaria, Elemento iber. 346).