Rimpiazzo
Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma
Rimpiazzo. — « Il sostituire le navi disarmate. Il naviglio limitabile non può essere rimpiazzato prima che superi i limiti di età, che sono di 20 anni per le navi di linea e le navi portaerei, di 16 anni per gli incrociatori fra le 3000 e le 10.000 tonn. purché impostate prima del 1° gennaio 1920, di 20 anni per le stesse navi se impostate dopo il 31 dicembre 1919, di 12 anni per le navi al disotto delle 3000 tonn. impostate prima del 1° gennaio 1921, di 16 anni per le stesse navi impostate dopo il 31 dicembre 1920, di 13 anni per i sommergibili. Le navi possono essere immediatamente sostituite soltanto in caso di perdita o di distruzione accidentale ». (Encicl. milit. V 465).