Reati marittimi
Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma
Reati marittimi. — Quelle violazioni del codice marittimo per le quali sono stabilite pene corrispondenti a quelle determinate dal codice penale comune, ovvero le pene della interdizione perpetua (destituzione) o temporanea (sospensione) dai gradi marittimi, o anche della confisca. Le violazioni alle quali sono invece applicate le punizioni disciplinari stabilite dal Codice per la Marina mercantile si chiamano Mancanze disciplinari. I reati marittimi sono: la diserzione, la disobbedienza, l'insubordinazione /l'insurbodinazione/, il complotto, l'ammutinamento, la rivolta, la baratteria ed altri reati contro la proprietà, la pirateria, la tratta degli schiavi, le infrazioni alla polizia marittima e alla polizia dei porti e delle spiagge e alle disposizioni sulla pesca, le contravvenzioni marittime. (Sisto).