Convenzioni marittime

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Convenzioni marittime. — Patti di accordo tra i maggiori stati marittimi per l'unificazione, in tempo di pace e di guerra, di alcune norme e consuetudini di diritto marittimo. Le principali sono: — Convenzioni e dichiarazione dell'Aja (1907): stabiliscono norme di diritto relativamente a cose e fatti della guerra marittima (navi mercantili, mine subacquee, bombardamenti navali e aerei, prede, ecc.). — Convenzione di Bruxelles (1910): stabilisce le norme in materia di urto tra navi e per l'assistenza e il salvataggio tra navi di nazionalità diverse. — Convenzioni di Costantinopoli (1873 e 1888): stabiliscono le norme per la navigazione nel canale di Suez in pace ed in guerra. — — Dichiarazione di Londra (1909): relativa al diritto della guerra marittima (blocco, contrabbando, ecc.). — Convenzione di Londra (1914): stabilisce le norme per la sicurezza della vita umana in mare. — Dichiarazione di Parigi (1856): sulla guerra di corsa, sulle merci nemiche e neutrali e sul blocco marittimo. Segnò l'abolizione ufficiale della guerra medesima. V. Corsa.