Requisizione
Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma
Requisizione. — Utilizzazione fatta direttamente da parte dello Stato di navi mercantili o da diporto per circostanze di pubblica necessità o nell'interesse generale dello Stato. Secondo le leggi vigenti è ordinata dal Ministero delle comunicazioni o da quello della Marina o, per loro delegazione, dall'autorità portuale locale del regno o delle colonie; e, all'estero, dalle autorità consolari o dai comandi navali. Sulle navi requisite può essere imbarcato un comandante militare, o un commissario regio in rappresentanza dell'amministrazione dello Stato. Durante il periodo di requisizione sono a carico dell'amministrazione dello Stato le spese inerenti all'esercizio della nave. Al proprietario o all'armatore spetta un compenso valutato da apposita commissione, detta di requisizione.
— Può estendersi anche a navi straniere, nemiche e neutrali con provvedimenti eccezionali come l'embargo e il sequestro.