Transito
Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma
Transito2:
—
Diritto di transito: v. s.
Diritto.
—
Mercanzie di transito: quelle depositate momentaneamente nei magazzini di porto, senza essere sballate perché destinate ad altro porto.
—
Porto di transito: quello in cui, senza essere porto commerciale, si possono depositare mercanzie. (Corazzini). Spiegazione non accettabile. Dovrebbe significare: Porto in cui la nave approda, per rifornimento o per altro motivo, senza fare operazioni commerciali.