Transito

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Transito2: — Diritto di transito: v. s. Diritto. — Mercanzie di transito: quelle depositate momentaneamente nei magazzini di porto, senza essere sballate perché destinate ad altro porto. — Porto di transito: quello in cui, senza essere porto commerciale, si possono depositare mercanzie. (Corazzini). Spiegazione non accettabile. Dovrebbe significare: Porto in cui la nave approda, per rifornimento o per altro motivo, senza fare operazioni commerciali.