Salvacondotto

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

Pagina: 1355

Salvacondotto. — Atto scritto col quale il comandante di una forza navale belligerante concede ad una determinata nave mercantile di attraversare la zona delle operazioni militari, senza che possa essere soggetta a cattura. Ogni nave munita di salvacondotto deve osservare le condizioni sotto le quali le venne accordato; qualora prenda parte alle operazioni guerresche viene trattata secondo le norme generali del diritto marittimo di guerra.