Cabotaggio. — Nel suo senso originario questa voce designava genericamente la navigazione costiera; si restrinse poi a designare soltanto la navigazione costiera con scopi commerciali. Anche Cabottaggio. V.
Capotaggio. Nel Paruta Schena di mare (Fanfani e Arlìa, s. Cabotaggio).
Nell'uso odierno e nella legislazione marittima ha le accezioni seguenti:
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Cabotaggio: la navigazione commerciale che si svolge tra un porto e l'altro dello stato, lungo il littorale. Anche Piccolo cabotaggio, meno usato.
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Gran cabotaggio: la navigazione commerciale che si svolge nei mari e lungo le coste seguenti: in tutti i mari dell'Europa meridionale e settentrionale; lungo le coste
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oceaniche d'Europa, delle Isole britanniche e d'Affrica fino al Senegal, ma a non più di trecento miglia dalle coste medesime; nel Mar Rosso, nel Golfo Persico e lungo le coste indiane sino a Bombay e isole adiacenti. Secondo la legge 11 luglio 1904 (numero 355) l'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane è riservato alla bandiera nazionale, salvo trattati o convenzioni che dispongano diversamente. (V. Encicl. It. VIII 198).
(Cabotaggio in Stratico [1813]; franc. cabotage, spagn. cabotaje, portogh. cabotagem. V. Cabotare, Capotaggio).