Tratta degli schiavi
Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma
Tratta degli schiavi. — Nella convenzione firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 presso la Società delle Nazioni, le parti contraenti si impegnarono a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere l'imbarco, lo sbarco e il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, e in generale su tutte le navi che battono la loro bandiera, e a negoziare al più presto una convenzione generale sulla tratta. Questa non è stata ancora stipulata, ma sono intervenuti accordi tra l'Italia, la Gran Bretagna e la Francia per esercitare un controllo sulle navi in Mar Rosso.
La tratta degli schiavi nella legislazione italiana è punita con disposizioni contenute nel Codice della Marina mercantile (articoli 341 e seguenti). V.
Negriere,
Negriero.
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La tratta degli schiavi fa detta anche Tratta de' Negri. (Stratico, II, 1813, p. 219). Dal franc. Traite des Nègres, in uso dal secolo XVIII. (Bloch, Dict. étym. II 335).