Rivolta

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Rivolta. — Secondo il Codice penale militare marittimo (art. 133-134) sono considerati rei di rivolta gl'individui di marina, che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero che prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi. — Secondo il Codice per la Marina mercantile (art. 294 e seguenti) sono considerati in istato di rivolta gli ammutinati che non si sciolgano dopo la terza intimazione ed anche prima se vengono ad atti di violenza.