Cattura
Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma
Cattura. — Atto puramente militare, in forza del quale, in tempo di guerra, il comandante della nave da guerra sostituisce la sua autorità a quella del capitano della nave mercantile catturata, nemica o neutrale, e dispone di essa, del suo equipaggio e del suo carico. (Sandiford 312).
Il diritto di preda comprende due momenti: la cattura e la confisca.
Sono soggette a cattura, salvo talune eccezioni previste:
le navi da guerra e le altre navi appartenenti per qualsiasi titolo allo stato nemico;
le navi mercantili nemiche;
le navi mercantili neutrali nei seguenti casi: quando si oppongono con la forza all'esercizio legittimo del diritto di visita; quando non possono pienamente giustificare la propria nazionalità neutrale, o il trasferimento di bandiera è avvenuto fuori dei termini di tempo fissati; quando non sono munite delle carte di bordo, o queste non
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sono in piena regola o sono state sottratte o falsificate; quando sono colpevoli di violazione di blocco; quando trasportano contrabbando di guerra; quando sono colpevoli di assistenza ostile.
Sono esenti da cattura:
le navi parlamentari e le altre navi nemiche munite di salvacondotto;
le navi esclusivamente incaricate di missioni religiose, scientifiche o umanitarie e le navi ospedaliere;
le barche a vela addette esclusivamente alla pesca costiera o a servizi di piccola navigazione locale. Secondo gli usi internazionali nel novero delle navi da pesca ammesse alla esenzione non sono comprese quelle addette alla pesca oceanica. (Sandiford 520-521).