Federazione

Dizionario di Marina - Reale Accademia D'Italia - Roma

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Federazione: — Federazione dei lavoratori del mare: v. s. Patto marino. Denominazione non più in vigore. — Federazione nazionale fascista degli armatori e ausiliari dell'armamento: costituita ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, aderisce alla Confederazione fascista degli industriali. Ha la rappresentanza degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita, ne cura la tutela proponendosi di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della nazione e della sua attività produttiva, studia e risolve problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse, stipula contratti collettivi di lavoro, promuove ed attua qualsiasi altra iniziativa che tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti. Esercita infine quelle altre funzioni che le siano demandate dal proprio statuto, leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione. Ha la sua sede in Roma. I soci sono riuniti in sei Sindacati interprovinciali e in un Sindacato nazionale degli ausiliari dell'armamento. — Federazione nazionale fascista della Gente del mare: costituita ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive norme integrative e modificative, aderisce alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Ha la rappresentanza dei lavoratori addetti alle comunicazioni marittime, ne cura la tutela proponendosi di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della nazione e della sua attività produttiva, studia e risolve problemi economici e sociali relativi alla categoria stessa, stipula contratti collettivi di lavoro, promuove ed attua qualsiasi altra iniziativa che tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci. Esercita infine quelle altre funzioni che le siano demandate dal proprio statuto, leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.